PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LEGGE DI BILANCIO

sportLa Legge di bilancio 2018, ha portato delle modifiche alle prestazioni nei confronti di sodalizi dilettantistici non lucrativi, per gli sportivi e per i collaboratori amministrativi.
Premesso che gli emolumenti erogati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche sono  “redditi diversi”e che il CONI deve verificare che sussistano i requisiti per riconoscere il sodalizio come “sport dilettantistico”; le mansioni dei lavoratori, sia essi sportivi o solo collaboratori amministrativo-gestionali, non devono rientrare in un’attività subordinata o autonoma, ma la loro attività, deve essere necessaria all’attività sportiva.
Con la Legge di bilancio 2018, il CONI è investito in via esclusiva, a definire quali sono le prestazioni oggetto per i contatti di collaborazione coordinata e continuativa:
Comma 358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le attività non lucrative, cambiano le soglie di non imponibilità, come segue:

  • fino a 10.000 euro (prima erano 7.500) reddito non imponibile
  • tra i 10.000 e i 30.658,28 euro aliquota IRPEF 23% e addizionali a titolo di imposta
  • oltre i 30.658,28 euro aliquota IRPEF 23% e addizionali a titolo di acconto

Per le attività svolte con società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal CONI, i contratti sono da considerarsi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Entra quindi l’obbligo di iscrizione all’INPS, ai fini pensionistici, nei primi cinque anni la contribuzione sarà richiesta al 50%.