IL VISTO DI CONFORMITA’ PER CREDITI OLTRE I 15.000 EURO

logo_trasparente newL’articolo 1, comma 574, della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), ha stabilito che il contribuente per utilizzare, sul mod. F24 in compensazione, un credito d’imposta superiore ai 15.000 euro, deve far apporre sulla dichiarazione (redditi – IRAP – 770), dalla quale emergono i crediti, il visto di conformità. Le imposte interessate sono: IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive sul reddito, IRAP e ritenute d’acconto.

Telefisco – incontro tra Agenzia delle Entrate e stampa specializzata – ha chiarito che l’importo dei 15.000 euro, si riferisce ad ogni singola imposta e non ad ogni singola dichiarazione. Si era infatti posta la questione se il limite si riferisse a ciascuna imposta o alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione. Come per il credito IVA, anche in questo caso l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.